Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 26 feb 1985
1) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 4 bis 1. Per il primo periodo di dodici mesi, gli Stati membri possono assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni. Queste assegnazioni vengono effettuate in via prioritaria all'interno della stessa regione e poi tra regioni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 possono applicarsi tenendo conto: - del livello o dell'evoluzione per quanto riguarda le consegne di certe categorie di debitori, - se necessario, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni. 3. Il presente articolo si applica altresì alle vendite dirette. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente articolo. »; 2) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 1. A ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l'anno civile 1981, con un aumento dell'1 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento del produttore sia uguale al quantitativo delle vendite dirette da esso effettuate durante l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983, con l'applicazione di una percentuale. Tale percentuale può essere modulata in funzione del livello delle vendite di certe categorie di debitori del prelievo, dell'evoluzione delle vendite in talune regioni tra il 1981 ed il 1983 o dell'evoluzione delle vendite di alcune categorie di debitori del prelievo durante lo stesso periodo, secondo le condizioni da determinarsi in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Fatto salvo l'articolo 6 bis la totalità dei quantitativi di riferimento attribuiti in conformità del paragrafo 1 non deve eccedere i quantitativi fissati in allegato. 3. Gli articoli 3, 4 e 7 si applicano al produttore di cui al presente articolo, secondo le norme da determinarsi in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, gli Stati membri, all'interno del quantitativo totale indicato in allegato per ciascuno di essi, possono costituire una riserva. »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 6 bis I produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, ottengono su loro richiesta, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi. Tale aumento è subordinato a una identica riduzione dell'altro quantitativo di riferimento durante lo stesso periodo di dodici mesi. Tale riduzione e l'aumento corrispondente sono contabilizzati nelle riserve corrispondenti menzionate agli articoli 5 e 6. Affinché sia ricevibile, la richiesta di cui al primo comma deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari per valutare: - le dimensioni dell'azienda lattiera del richiedente, - il volume complessivo della produzione lattiera, delle consegne e delle vendite dirette di latte e/o prodotti lattiero-caseari, - la natura e la portata della modifica delle esigenze di commercializzazione. »; 4) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, all'affittuario o all'erede, secondo modalità da stabilire. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera. 2. Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato: - per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante, - per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce. 3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi in questione sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5 o, secondo il caso, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tuttavia, in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, gli Stati membri possono prevedere che i quantitativi di referimento in questione siano aggiunti nella loro totalità alla riserva di cui all'articolo 5 o, secondo il caso, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3. 4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. »; 5) il testo dell'articolo 12, lettera e), è completato dal testo del comma seguente: « Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti, situata in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti operazioni di gestione amministrativa e contabile, a condizione che: - la raccolta di ogni aderente sia inferiore a 165 tonnellate di latte al giorno, - la raccolta annua media degli aderenti sia inferiore a 30 tonnellate di latte al giorno, e - la raccolta totale dell'associazione sia inferiore a 1 100 000 tonnellate di latte all'anno. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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