Art. 3
In vigore dal 26 feb 1985
La Commissione ripartisce tra gli Stati membri le 60 000 tonnellate nette previste al punto 5 (b) (1) della lettera n. 1 dell'accordo conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 60/85 e adatta le quote dei massimali di esportazione assegnati agli Stati membri per il 1985 e il 1986 conformemente all' del regolamento (CEE) n. 60/85 e in funzione delle quantità dei prodotti di cui all', esportate da ciascuno Stato membro anteriormente al 1o gennaio 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:490:oj#art-3