Art. 2
In vigore dal 26 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. PANDOLFI
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 63.
(4) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 5.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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