Art. 2
In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
(4) GU n. L 261 del 2. 10. 1984, pag. 8.
Storico versioni
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