Art. 1
In vigore dal 18 feb 1985
L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia, che fissa, per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia, è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Storico versioni
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