Art. 1

In vigore dal 18 feb 1985
È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984 e per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Tunisia. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
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