Art. 2

In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39. (3) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 41. (4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
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