Art. 2

In vigore dal 13 feb 1985
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalle Filippine verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3608/84 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante che l'effettiva spedizione ha avuto luogo prima di questa data. 2. L'importazione di prodotti di cui all', spediti dalle Filippine verso il Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3608/84 continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82. 2. Tutti i prodotti di cui all', spediti dalle Filippine verso il Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 1985 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo.
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