Art. 3

In vigore dal 13 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19. (4) GU n. L 186 del 13. 7., 1984, pag. 17. (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 78 del 24. 3. 1983, pag. 13. (7) GU n. L 21 del 26. 1. 1984, pag. 14.
Storico versioni

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