Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 8 feb 1985
« L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 non si applica ai fini della determinazione del periodo di 100 giorni di cui al primo comma ».
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