Art. 2

In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 87. DECISIONE N. 2/84 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-AUSTRIA - Transito comunitario - del 14 dicembre 1984 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario LA COMMISSIONE MISTA, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), considerando che, ai fini dell'applicazione dell'accordo, l'ECU è definita secondo i termini della normativa della Comunità; considerando che tale normativa è stata recentemente modificata al fine di applicare, con decorrenza 17 settembre 1984, una nuova composizione dell'ECU; che occorre pertanto adattare l'accordo per tener conto della nuova composizione dell'ECU, DECIDE:
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