Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 2.
DECISIONE N. 2/84 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA
- Transito comunitario -
del 14 dicembre 1984
che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario
LA COMMISSIONE MISTA,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera d),
considerando che, ai fini dell'applicazione dell'accordo, l'ECU è definita secondo i termini della normativa della Comunità;
considerando che tale normativa è stata recentemente modificata al fine di applicare, con decorrenza 17 settembre 1984, una nuova composizione dell'ECU; che occorre pertanto adattare l'accordo per tener conto della nuova composizione dell'ECU,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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