Art. 4
In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) GU n. C 258 del 26. 9. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985.
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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