Art. 4

In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. C 258 del 26. 9. 1984, pag. 4. (2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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