Art. 2
In vigore dal 24 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
(4) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 10.
Storico versioni
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