Art. 1

In vigore dal 31 ott 1983
1. Il testo dell'articolo 12, paragarafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo: « b) 3,63 ECU per tonnellata, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci tariffarie 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della cauzione è di 7,25 ECU per tonnellata; ». 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, sino al 31 dicembre 1983, il tasso della cauzione è di 10 ECU per tonnellata per i titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci 10.01 B, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo.
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