Art. 2
In vigore dal 31 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 13.
(4) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.
(5) GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 7.
Storico versioni
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