Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2964/82 (5) è modificato come segue:

In vigore dal 31 ott 1983
1. Nel titolo, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1982/1983 e 1983/1984 ». 2. Nell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2964/82, i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1982/1983 o per la campagna 1983/1984 ».
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