Art. 2
In vigore dal 28 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione // - // - » // // // // // // //
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5. (5) GU n. L 184
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3043:oj#art-2