Art. 1

In vigore dal 28 ott 1983
1. Per importo legalmente percepibile, ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1430/79, si intende l'importo dei dazi all'importazione che in applicazione della normativa in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica - ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo - avrebbe dovuto essere riscosso per le merci considerate, qualora tutti gli elementi e i documenti necessari per l'applicazione di tale normativa fossero stati correttamente dichiarati e presentati e qualora fossero stati effettivamente presi in considerazione dalle autorità competenti per il calcolo dei dazi medesimi. 2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio è fondata sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nell'ambito di un contingente tariffario, di un massimale tariffario ripartito o non ripartito oppure di un'altra misura tariffaria analoga, essa può essere presentata anche dopo la scadenza del periodo per il quale la misura in questione era stata stabilita. Il rimborso o lo sgravio sono accordati soltanto nella misura in cui, alla data del deposito della domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti necessari, - ove si tratti di un contingente tariffario o di un massimale tariffario ripartito, non siano stati raggiunti i limiti previsti da tale contingente o da tale massimale tariffario ripartito per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci considerate; - ove si tratti di un massimale tariffario non ripartito o di un'altra misura tariffaria analoga, non sia intervenuto il ripristino del dazio normale. Tuttavia, il rimborso o lo sgravio sono accordati anche se le condizioni di cui al comma precedente non sono soddisfatte allorché, in seguito ad un errore commesso dalle stesse autorità competenti, il dazio ridotto o nullo non è stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo. 3. Ove a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio sia presentato un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o avente valore di documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato, attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, o di un trattamento tariffario preferenziale, le autorità competenti danno seguito favorevole alla domanda medesima sempre che sia debitamente stabilito: - che il documento così presentato si riferisce specificatamente alle merci considerate e che si soddisfa a tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento; - che si soddisfa a tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale. Il rimborso o lo sgravio sono effettuati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità competenti, queste ultime accordano il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispongono risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si applica senza dubbio alcuno a dette merci. 4. Non possono essere ammessi, a sostegno di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, certificati comportanti una fissazione anticipata dei prelievi o dei prelievi e degli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito della politica agricola comune. 5. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, è considerata, all'occorrenza, come data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, la data in cui è compiuto qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici dell'accettazione medesima, secondo le disposizioni in vigore.
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