Art. 1
In vigore dal 26 ott 1983
1 . Le domande di contributo del FEAOG , sezione « orientamento » , per progetti d ' investimento nel settore della pesca e dell ' acquacoltura devono contenere i dati e documenti indicati negli allegati .
2 . Le domande devono essere presentate alla Commissione in due copie . Ogni documento giustificativo o altro diverso dai formulari previsti in tali allegati può essere presentato in un solo esemplare .
3 . Le domande che non soddisfano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non vengono prese in considerazione per la concessione di un contributo .
4 . Le domande presentate nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 31/83 del Consiglio , del 21 dicembre 1982 , che istituisce un ' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell ' acquacoltura ( 2 ) , sono parimenti ricevibili nella forma prevista dal regolamento ( CEE ) n . 2572/78 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1898/83 ( 4 ) .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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