Art. 1
In vigore dal 25 ott 1983
1. Le restituzioni particolari previste nell'allegato del regolamento, che fissa le restituzioni all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala, per la farina di frumento tenero destinato all'Egitto, sono accordate a condizione che:
a) l'operatore abbia chiesto la fissazione anticipata della restituzione;
b) l'esportazione abbia luogo sulla base di un titolo che indichi l'Egitto come paese di destinazione obbligatorio.
2. Le domande di titoli di esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono comunicate ogni giorno alla Commissione.
I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, sempreché non sia stata decisa, durante tale periodo, una sospensione della fissazione anticipata della restituzione.
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