Art. 2

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù i prelievi effettuati secondo l ' , paragrafo 2 , rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finchù lo consente il saldo del volume contingentale . 3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica . 4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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