Art. 1

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , è aperto un contingente tariffario comunitario di 5 420 ettolitri di acquaviti di prugne commercializzate sotto il nome di Sljivovica , presentate in recipienti di 2 litri o meno , della sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune , originarie della Iugoslavia . 2 . Nel limite di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso a 0,3 ECU per % vol di alcole e per hl + 3 ECU l ' hl . Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 287/82 ( 2 ) . 3 . All ' importazione tali prodotti devono essere accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dalla competente autorità iugoslavia conformemente al modello allegato al presente regolamento .
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