Art. 6

In vigore dal 24 ott 1983
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva . Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
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