Art. 1

Il protocollo è modificato come segue:

In vigore dal 24 ott 1983
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 1 620 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 000 ECU »; 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 105 ECU » e « 325 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 140 ECU » e « 400 ECU ».
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