Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 191/80 è modificato come segue:
In vigore dal 24 ott 1983
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di idrossido di litio della sottovoce 28.28 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.28-10, originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica. Tale dazio non si applica all'idrossido di litio fabbricato ed esportato dalla Foote Mineral Company, USA, e dalla Lithium Corporation of America, USA.
Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. »;
b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Ai fini del presente regolamento, il valore normale dell'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, rapportato ad una base franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è di 1,80 dollari US per libbra. »;
c) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
« 5. a) Se il prodotto definito al paragrafo 1 non è immesso al consumo dal primo cliente nella Comunità, il dazio antidumping definitivo è applicato ai seguenti tassi:
- 15,5 % del valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America;
- 12 % del valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica.
b) Tuttavia, se il dichiarante può fornire prove soddisfacenti all'autorità doganale che il prezzo pagato dal primo acquirente:
i) è uguale o superiore al valore normale di 1,80 dollari US per libbra, nessun dazio viene applicato;
ii) è inferiore di meno del 15,5 % al valore normale di 1,80 dollari US per libbra, per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, oppure di meno del 12 % per le importazioni originarie dell'Unione Sovietica, il dazio è uguale alla differenza tra il valore normale e detto prezzo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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