Art. 3

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle domande di anticipi:

In vigore dal 21 ott 1983
- dell'aiuto per il quale il diritto all'anticipo è acquisito anteriormente al 12 ottobre 1983, - della restituzione all'esportazione concernente le esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate prima del 12 ottobre 1983.
Storico versioni

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