Art. 3
Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano alle domande di anticipi:
In vigore dal 21 ott 1983
- dell'aiuto per il quale il diritto all'anticipo è acquisito anteriormente al 12 ottobre 1983,
- della restituzione all'esportazione concernente le esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate prima del 12 ottobre 1983.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2965:oj#art-3