Art. 1
Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2541/83, è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 20 ott 1983
« In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1059/83, e su richiesta dell'interessato, il numero di contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi di cui al primo comma, secondo trattino, può essere superiore a due, ma non può superare il numero di contratti di magazzinaggio a lungo termine detenuti dal produttore interessato e la cui validità sia scaduta. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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