Art. 1

In vigore dal 19 ott 1983
1. Per agevolare l'attuazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1944/81, è istituita un'azione eccezionale d'urgenza a favore delle aziende agricole che possono beneficiare delle misure previste da detto regolamento. 2. L'azione può essere estesa alle aziende dedite all'allevamento situate in regioni italiane diverse da quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1944/81.
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