Art. 3

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' , paragrafo 1 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede immediatamente , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale . 3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede immediatamente , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informarno la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
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