Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 3. (2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (4) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (5) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 28.
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