Art. 2

In vigore dal 14 ott 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Cecoslovacchia verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Cecoslovacchia verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82. 3. Tutti i prodotti spediti dalla Cecoslovacchia a decorrere dal 7 ottobre 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cecoslovacchia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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