Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/81 è modificato come segue:

In vigore dal 14 ott 1983
1. All'articolo 8: a) al primo comma del paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente: « Qualora, in sede di calcolo dell'importo compensativo monetario per il prodotto ottenuto, si tenga conto di una restituzione alla produzione per un prodotto di base incorporato nel suddetto prodotto ottenuto, se ne tiene conto anche in sede di calcolo dell'importo da detrarre. » b) il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti paragrafi 6, 7 e 8: « 6. In deroga al disposto del paragrafo 4, secondo comma, per le merci ottenute di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, contenenti prodotti della voce 17.02 o della sottovoce 21.07 F della tariffa doganale comune e ottenuti in regime di perfezionamento attivo da cereali o da cereali trasformati, i quantitativi di prodotti indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 vengono raggruppati nelle due categorie seguenti: - cereali e cereali trasformati; lattosio, zucchero e sciroppi contenenti zucchero, - latte e prodotti lattiero-caseari diversi dal lattosio. 7. Ai fini del raffronto di cui al paragrafo 4, secondo comma, se i prodotti di cui al paragrafo 5, secondo comma, sono utilizzati per l'operazione di perfezionamento, i quantitativi teorici indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 sono considerati come quantitativi di prodotti di base effettivamente impiegati. 8. I certificati di fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80, riguardanti prodotti di base non possono essere utilizzati quando implicano la fissazione in anticipo dell'importo compensativo monetario ». 2. Nel primo comma del paragrafo 5 dell'articolo 15, la parte di frase « oltre al documento di trasporto » è soppressa. 3. All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: « 3. Ai fini del paragrafo 1, se, prima di raggiungere tale destinazione specificata, un prodotto per il quale le formalità doganali sono state espletate attraversa i territori diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità, la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5, rilasciato e utilizzato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 e del presente regolamento. Le caselle 101 e 103 del suddetto esemplare sono riempite; la casella 104 del suddetto esemplare viene riempita cancellando la frase che figura al primo trattino e aggiungendo al secondo trattino una delle frasi seguenti: - « Fornitura per approvvigionamento di bordo - regolamento (CEE) n. 1371/81 » - « Levering til proviantering - forordning (EOEF) nr. 1371/81 » - « Lieferung zur Bevorratung - Verordnung (EWG) Nr. 1371/81 » - « Promítheia gia trofodosía - Kanonismós (EOK) arith. 1371/81 » - « Supply for victualling - Regulation (EEC) No 1371/81 » - « Livraison pour l'avitaillement - règlement (CEE) no 1371/81 » - « Levering voor bevoorrading - Verordening (EEG) nr. 1371/81 » 4. Se l'esemplare di controllo non è pervenuto all'ufficio di partenza o all'organismo accentratore entro tre mesi dalla data del rilascio per motivi non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può chiedere al servizio competente che altri documenti vengano accettati come equivalenti, indicando i motivi di tale richiesta e fornendo documenti giustificativi. Tali documenti giustificativi comprendono una conferma dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione in causa, attestante che la destinazione prevista è stata rispettata. 4. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente testo: « articolo 20 Gli Stati membri sono autorizzati a non concedere o riscuotere importi compensativi monetari per prodotti dichiarati contemporaneamente per lo svincolo all'importazione e per la riesportazione, sempreché ciò non dia luogo ad un vantaggio o ad uno svantaggio non giustificato sul piano dell'applicazione di tali importi. Ove si sia fatto uso di tale autorizzazione, gli Stati membri provvedono a che non sia applicato alcun importo compensativo. »
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