Art. 2
In vigore dal 13 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
Storico versioni
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