Art. 2

In vigore dal 13 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
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