Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 592/83 è modificato come segue:

In vigore dal 13 ott 1983
1. La data del « 1o ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1983 ». 2. La data del « 1o novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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