Art. 2
In vigore dal 11 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.
(5) GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(7) GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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