Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:
In vigore dal 11 ott 1983
1. All', la data del « 1o gennaio 1981 », è sostituita dalla data del « 1o giugno 1983 ».
2. All', paragrafi 1 e 2, i termini « 2,40 ECU/100 kg », sono sostituiti dai termini « 0,50 ECU/100 kg ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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