Art. 1

In vigore dal 10 ott 1983
A decorrere dal 15 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 73.25 // Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2840:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo