Art. 1

In vigore dal 10 ott 1983
1. Dal 15 novembre 1983 al 30 aprile 1984 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per i pomodori, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con un riscossione minima di 0,8 ECU per 100 kg peso netto. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica i dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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