Art. 1

In vigore dal 6 ott 1983
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a) (CEE), III a), III b), c), d) (CEE) e IV eseguite da parte di navi battenti i bandiera della Danimarca o registrate nella Danimarca, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca a titolo provvisorio per il 1983. La pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM II a) (CEE), III a), III b), c), d) (CEE) e IV, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di merluzzo carbonaro catturato in dette divisioni da parte di navi battenti bandiera della Danimarca, o registrate nella Danimarca sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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