Art. 1
In vigore dal 6 ott 1983
A decorrere dal 10 ottobre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari delle Filippine:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 64.02 // Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiali: // // B. altre // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2797:oj#art-1