Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 171/83 è modificato come segue:
In vigore dal 4 ott 1983
1) il testo dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:
« 1. È vietato utilizzare o rimorchiare reti a strascico, ciancioli danesi o reti analoghe, aventi in una delle loro parti maglie di dimensioni inferiori a quelle definite nell'allegato I per la regione e il tipo di rete considerati, a decorrere dalle date ivi precisate.
2. Su proposta della Commissione, in considerazione delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, anteriormente al 31 maggio 1984, se e a quali condizioni la pesca della sogliola effettuata da pescherecci con potenza superiore a 300 cavalli vapore misurati a freno, nonché la pesca della passera di mare e del merlano nel Mare del Nord, debbano essere esentate dall'aumento delle dimensioni delle maglie a 90 mm e se e, se del caso, a quali condizioni le dimensioni delle maglie per la pesca della sogliola effettuata da pescherecci con potenza non superiore a 300 cavalli vapore misurati a freno nel Mare del Nord debbano essere aumentate.
3. Su proposta della Commissione e in base al parere scientifico fondato su ulteriori sforzi di ricerca, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, non oltre il 31 dicembre 1984, circa l'aumento della dimensione delle maglie a 80 mm nella Manica, a prescindere dal tipo di rete utilizzato, dal 1o luglio 1985. »;
2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
« 2. Su proposta della Commissione, in base all'esperienza acquisita nonché in considerazione del parere scientifico, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, non oltre il 31 dicembre 1985, se a decorrere dal 1o luglio 1986 si debbano aumentare a 60 mm le dimensioni delle maglie nella regione 3 e se e fino a quale data si debba rinviare l'aumento delle dimensioni delle maglie a 70 mm nel Mare d'Irlanda e nelle acque della costa meridionale dell'Irlanda [divisioni CIEM VII a), g) e h)] »;
3) il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato V nelle regioni contrassegnate da una nota, ovvero di seppie, effettuate con reti aventi maglie di piccole dimensioni, in conformità dell'articolo 3, non devono superare il 10 %, in peso, della totalità delle catture.
Tuttavia, per le catture accessorie effettuate nella pesca dei gamberetti del tipo Pandalus e Crangon, il limite di cui al primo comma è portato al 50 %. »;
4) l'articolo 8, paragrafo 4, è soppresso;
5) il testo dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato V, ovvero di seppie, effettuate con reti per scampi, in conformità dell'articolo 4, non devono superare il 60 % della totalità delle catture nelle regioni indicate in detto allegato.
Nello Skagerrak e nel Kattegat il limite è portato al 70 %.
2. Le catture accessorie effettuate in qualsiasi regione, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat, con reti non conformi all'articolo 5, ma conformi all'allegato I, per la regione e il tipo di rete considerati, non possono comprendere oltre il 30 % di naselli.
3. Se nella pesca ad altre specie sono autorizzate catture accessorie di aringhe, la percentuale delle medesime viene calcolata conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.
4. Nello Skagerrak e nel Kattegat le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato V, effettuate nella pesca del merlano con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 80 mm non devono superare il 30 % in peso delle catture totali. »;
6) il titolo III è sostituito dal seguente titolo:
« TITOLO III
DIMENSIONI DEI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
Storico versioni
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