Art. 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

In vigore dal 4 ott 1983
a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate; b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 31 dicembre 1982; c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità; d) il depositante si impegna: - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura di + 16° C; - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente; - a non modificare la composizione della partita oggetto del contratto durante la durata di validità del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'organismo d'intervento. La modifica può essere autorizzata dall'organismo d'intervento qualora si limiti, se è constatato che il deterioramento della loro qualità non consente la continuazione dell'ammasso, a svincolare dall'ammasso o a sostituire tali formaggi. In caso di svincolo dall'ammasso di certi quantitativi, - se tali quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera non modificato, - se tali quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso sin dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le spese di controllo provocate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore; 2. Il contratto di ammasso è stipulato: a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto; b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.
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