Art. 1
In vigore dal 3 ott 1983
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori fuoribordo sino a 63 kW (85 HP) della sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.06-10 ed ex 84.06-12, originari del Giappone.
2. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati ed esportati da Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd e Yamaha Motor Company Ltd, compresi i motori fuoribordo Mariner.
3. L'importo del dazio è pari al 22 % del prezzo cif, a dazio non corrisposto, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti fabbricati ed esportati dalla Honda Motor Company, per i quali l'aliquota del dazio è del 2 %.
4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2809:oj#art-1