Art. 1

In vigore dal 3 ott 1983
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori fuoribordo sino a 63 kW (85 HP) della sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.06-10 ed ex 84.06-12, originari del Giappone. 2. Il dazio antidumping non si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati ed esportati da Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd e Yamaha Motor Company Ltd, compresi i motori fuoribordo Mariner. 3. L'importo del dazio è pari al 22 % del prezzo cif, a dazio non corrisposto, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti fabbricati ed esportati dalla Honda Motor Company, per i quali l'aliquota del dazio è del 2 %. 4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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