Art. 2
In vigore dal 30 set 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'Indonesia verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia a decorrere dal 1o ottobre 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detta limitazione quantitativa provvisoria non impedisce l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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