Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1832/83 è modificato come segue:

In vigore dal 29 set 1983
1. È inserito il seguente articolo 2 bis: « Articolo 2 bis Per quanto concerne le restituzioni fissate in anticipo anteriormente al 5 luglio 1982 per i prodotti per i quali il numero della sottovoce della tariffa doganale comune è stato modificato, si applica l'adeguamento previsto nel presente regolamento sotto il nuovo numero ». 2. Nell'allegato I le indicazioni che si riferiscono ai formaggi delle sottovoci 04.04 ex A, 04.04 ex C e 04.04 D sono sostituite dalle indicazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.
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