Art. 1
In vigore dal 29 set 1983
1. Per i contratti d'ammasso privato che prevedono una durata d'ammasso che supera il 30 novembre 1983, la durata dell'ammasso è diminuita su richiesta dell'interessato. La diminuzione riguarda il quantitativo globale oggetto del contratto in questione e decorre dalla data stabilita dall'operatore, ma non prima del terzo giorno lavorativo dopo la presentazione della domanda presso l'organismo d'intervento.
In tal caso, l'importo dell'aiuto è ridotto in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 229/83.
2. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione dell'applicazione del presente regolamento indicando i prodotti, i quantitativi, nonché le date della fine dei periodi d'ammasso prima e dopo la riduzione della durata dei contratti.
Storico versioni
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