Art. 2
In vigore dal 26 set 1983
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e in particolare:
a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).
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