Art. 2
In vigore dal 26 set 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 3.
(5) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 144.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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