Art. 2
In vigore dal 19 set 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Tailandia verso l'Irlanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Tailandia verso l'Irlanda sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.
3. Tutti i prodotti spediti dalla Tailandia a decorrere dal 1o gennaio 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Tailandia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2640:oj#art-2